
Modello di Comportamento e
Codice di Condotta
Art. 1 – Premessa La Società Sportiva GR. MARC. CALALZO ATL. CADORE (di seguito citata come “SOCIETÀ) opera nell’ambito sportivo dell’atletica. La Società riconosce lo sport quale strumento sociale, educativo e culturale ed aderisce ai principi del Fair Play, promuovendo e garantendo un ambiente sportivo ispirato ai concetti di lealtà, correttezza, amicizia e rispetto per gli altri. La Società ripudia ogni forma di discriminazione e di violenza, la corruzione, il doping e qualsiasi cosa possa arrecare danno allo sport.
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Art. 2 – Il Codice di Condotta Il Codice di Condotta della Società reca norme sostanziali e comportamentali che dovranno essere rispettate da tutti coloro che operano, sia su base volontaristica che professionistica, in seno alla Società nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla posizione ricoperta. Detto Codice si rifà alle linee guida proposte dalla FIDAL in materia di CONTROLLO DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA, TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE
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Art. 3 – I destinatari Il presente Codice si applica ai seguenti soggetti: • dirigenti; • staff tecnico; • atleti e chiunque svolga attività agonistica o non agonistica; • genitori e accompagnatori degli atleti; • staff medico; • collaboratori, consulenti esterni ed ogni altro soggetto che agisca nell’interesse dell’associazione; • sponsor. Il Codice di Condotta si applica comunque a tutti i tesserati e a tutti coloro che lo sottoscrivono volontariamente.
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Art. 4 – Efficacia e Divulgazione L’iscrizione alla Società comporta l’accettazione incondizionata del presente Codice. Copia del Codice di Condotta è disponibile e consultabile nella sede sita in Via Marmarole 1 a Calalzo di Cadore e sul sito internet https:// www.marciatoricalalzo.org/ e pertanto tutti i soggetti destinatari sopraindicati tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservare tutte le disposizioni in esso contenute, a contribuire alla loro applicazione, nonché ad assumersi le responsabilità conseguenti alla loro violazione che costituisce grave inadempienza ed è meritevole delle sanzioni disciplinari previste dalla Società ed elencate nei prossimi punti di tale codice. L’ignoranza del Codice di Condotta non può essere invocata a nessun effetto. Il Codice di Condotta esplica i propri effetti dal momento della conoscenza dello stesso.
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Art. 5 – La Società La Società s’impegna a: • operare nel pieno rispetto dell’ordinamento giuridico e sportivo vigente e ad uniformare le proprie azioni e comportamenti ai principi di lealtà, onestà, correttezza e trasparenza in ogni aspetto riferibile alla propria attività; • diffondere una sana cultura sportiva, promuovendo e garantendo un ambiente che premi sia il Fair Play che il successo agonistico. La Società, inoltre, garantisce che: • tutti i suoi membri con responsabilità verso bambini e giovani sono qualificati per guidare, formare, educare ed allenare le diverse fasce di età; • la salute, la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli atleti, con particolare riferimento a bambini e giovani, assumono un ruolo primario e quindi l’impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all’età, è adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione e qualificazione raggiunto.
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Art. 6 – I Dirigenti I dirigenti della Società s’impegnano a: • adeguare il proprio operato ai principi del presente Codice di Condotta; • rispettare le leggi ed applicare tutte le norme di buona gestione delle attività sociali e delle risorse umane; • adottare sempre le migliori pratiche disponibili e stimolare al miglioramento continuo tutti i collaboratori; • rifiutare ogni forma di corruzione/concussione. Inoltre i dirigenti, in qualità di garanti del Codice di Condotta , hanno il compito di: • divulgare il presente Codice e vigilare sul rispetto delle norme in esso previste; • pronunciarsi sulle violazioni ed adottare eventuali azioni disciplinari; • esprimere pareri in merito a scelte di politica societaria al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni del Codice di Condotta; • procedere alla periodica revisione del Codice.
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Art. 7 – Lo Staff Tecnico Gli allenatori e gli istruttori devono tenere un comportamento che costituisca un modello positivo sia nell’ambito sportivo che educativo, e devono trasmettere ai propri atleti valori come rispetto, sportività, civiltà ed integrità che vanno al di là del singolo risultato sportivo e che sono il fondamento stesso dello Sport. A tale scopo gli allenatori e gli istruttori s’impegnano a: • comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza; • promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il Fair Play; • non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropriate; • rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente; • rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli; • agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all’autonomia, all’autoresponsabilità, ad un comportamento socialmente positivo e leale; • creare un’atmosfera e un ambiente piacevoli, anteponendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico; • trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti; • sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo.
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Art. 8 – Gli Atleti Gli atleti e tutti i praticanti attività sportiva devono perseguire il risultato sportivo ed il proprio successo personale nel rispetto dei principi previsti dal presente Codice di Condotta. Pertanto gli atleti, consapevoli che il loro comportamento contribuisce a mantenere alto il valore dello Sport, s’impegnano a: • onorare lo sport e le sue regole attraverso una competizione corretta, gareggiando al meglio delle proprie possibilità e condizioni psico-fisiche, e comportandosi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza; • rifiutare ogni forma di doping; • rispettare i compagni di squadra e lo staff tecnico; • rispettare gli avversari e i giudici, sicuri che le decisioni di questi ultimi sono sempre prese in buona fede ed obiettivamente; • tenere un comportamento esemplare e usare sempre un linguaggio appropriato ed educato. • Gli atleti, che partecipano agli allenamenti programmati, se non potranno essere presenti, dovranno personalmente (o tramite il tutore/genitore) dare comunicazione ai dirigenti competenti o al proprio tecnico, motivandone l’assenza; • L’atleta deve informare il proprio tecnico di ogni malattia o sintomo che potrebbe pregiudicare la propria salute nell’attività agonistica; a titolo esemplificativo, dolori muscolari, febbre, allergie, stati di malessere generale, ecc. • L’atleta deve informare tempestivamente il proprio tecnico o i dirigenti competenti di eventuali malattie “esantematiche” e/o “contagiose” nel rispetto della propria salute e di quella dei compagni di squadra; • Le dimenticanze di materiale, i ritardi non giustificati ed eventuali problematiche disciplinari, saranno oggetto di valutazione in negativo; • Non sono tollerati comportamenti antisportivi o di cattiva educazione quali maltrattamenti, derisioni, bestemmie e parole fuori luogo; • Gli atleti devono rispettare il Codice di Condotta, gli orari degli allenamenti e delle convocazioni alle manifestazioni sportive a cui aderiscono, applicarsi nell’attività sportiva con il massimo impegno nel rispetto dei loro compagni, avversari, allenatori e dirigenti. • Gli atleti devono custodire con cura i materiali forniti dalla Società, avere un aspetto dignitoso, usare un linguaggio appropriato, un comportamento educato e consono alle aspettative della Società; • Frequentare gli allenamenti con costanza ed assiduità, rispettando gli orari e l’integrità delle strutture per la pratica sportiva; • Praticare lo sport con passione e buona volontà, non dimenticando mai che lo sport è innanzitutto un gioco; • Rispettare le norme degli enti di promozione sportiva ed accettare le decisioni dell’allenatore e dei giudici di gara, anche quando queste non sembrano condivisibili; • Saper vincere senza presunzione e saper perdere senza eccessiva amarezza; • Adottare un comportamento adeguato all’etica sportiva sia in caso di vittoria che in caso di sconfitta; • Aver cura della divisa sociale, nonché delle attrezzature sportive di cui si fa uso; • Rispettare l’avversario; • Dare il massimo delle proprie possibilità nell’intento di favorire il successo della società; • Ricordarsi che non si gareggia solo per sé stessi, ma che in gara si rappresentano anche i propri compagni di squadra; • Comportarsi in maniera dignitosa prima, durante e dopo la gara; • Adottare un linguaggio rispettoso nei confronti del pubblico, dei compagni, dei dirigenti e dei giudici. • Gareggiare rispettando le regole e indossando la divisa sociale.
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Art. 9 – I Genitori degli Atleti I genitori e gli accompagnatori degli atleti, durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare sportive, devono tenere una condotta ispirata alla convivenza civile, al rispetto dell’avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco. Pertanto i genitori e gli accompagnatori s’impegnano a: • non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi; • accettare e rispettare le decisioni dello staff tecnico evitando qualunque forma di interferenza nelle loro scelte; • astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e gli allenatori; • incoraggiare la lealtà sportiva manifestando un sostegno positivo verso tutti gli atleti, sia della propria squadra che delle squadre avversarie, e mantenendo un comportamento responsabile verso i sostenitori delle squadre avversarie; • rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente. • aiutare i propri figli a capire le giuste motivazioni per praticare l’attività sportiva sia agonistica che amatoriale; • essere di esempio con un comportamento corretto in ogni situazione; • non fare carico sui figli delle proprie ambizioni; • non criticare mai l’allenatore o i dirigenti della società in presenza dei figli; • riconoscere, oltre alle performance dei propri figli, anche quelle degli altri atleti; • non fare da secondo allenatore: un allenatore può bastare; • accettare le decisioni dell’allenatore e dei giudici di gara, anche quando queste non sembrano condivisibili.
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Art. 10 – Rapporti con i parenti degli atleti: Tecnici e Dirigenti sono a disposizione dei genitori degli atleti per tutte le informazioni necessarie “di carattere tecnico”; Per qualsiasi informazione, delucidazione “di carattere non tecnico”. La Società sportiva non ammette ingerenze da parte dei genitori e parenti degli atleti e/o intromissioni di carattere tecnico-sportivo per quanto riguarda convocazioni, modalità di allenamento, di esclusiva competenza del responsabile del settore condivisa con tecnici e istruttori della Società. La Società sportiva auspica la condivisione del codice etico societario attraverso un comportamento educato, dignitoso ed un linguaggio appropriato da parte dei genitori e dei parenti degli atleti, in particolare durante lo svolgimento delle attività della Società;
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Art. 11 – Norme di comportamento sull’uso di comunicazioni in forma elettronica: Gli Atleti, i tecnici i dirigenti e in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo, non devono esprimere pubblicamente, e tramite i social media (Facebook, X, Instagram, Gruppi Whatsapp, forum, blog, eccetera), giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell’immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell’ambito sportivo. Tutte le comunicazioni tra un dirigente, allenatore, preparatore atletico, medico, fisioterapista, staff o altro adulto coinvolto nell’assistenza verso un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni sulle attività della squadra. Ad esempio, qualsiasi comunicazione con un atleta non deve contenere o riferirsi a qualsiasi dei seguenti aspetti: • uso di sostanze stupefacenti o alcoliche; • orientamento sessuale o comportamenti inerenti l’attività sessuale; • uso di linguaggio sessualmente esplicito; • immagini inappropriate o sessualmente esplicite; • discriminazioni su base etnica o razziale. Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato: • trasparente: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti devono essere trasparenti, ovvero con l’utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni. • accessibile: tutte le comunicazioni elettroniche tra allenatori e atleti dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un genitore/ tutore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori. • professionale: tutte le comunicazioni elettroniche tra un allenatore e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati. Le comunicazioni via SMS e whatsapp, fatte salve le linee guida generali di cui sopra, sono consentite tra allenatori e atleti. I messaggi dovrebbero essere usati solo al fine di comunicare informazioni direttamente connesse con l’attività della squadra. Le comunicazioni via e-mail tra atleti e gli allenatori possono essere utilizzate per comunicare, nel caso di e-mail inviate ad un atleta minore, queste devono essere indirizzate in copia ad un altro soggetto (genitore/tutore). I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla Società possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.
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Art. 12 – Azioni disciplinari: Eventuali violazioni del presente Codice di Condotta da parte di chiunque saranno valutate dal Consiglio Direttivo (ove non richiesto il supporto esterno) che avrà il compito di verificare la notizia e quindi ascolterà le testimonianze di tutte le parti in causa. Nel caso di accertamento delle violazioni, il Consiglio Direttivo deciderà l’azione disciplinare da intraprendere. (**) Le azioni disciplinari possibili sono le seguenti: • richiamo verbale non ufficiale, nei casi di mancanze di minore entità (*); • richiamo ufficiale verbale o scritto, nei casi di ripetute trasgressioni non gravi; • sospensione dall’attività per un periodo di tempo, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o reiterate ammonizioni; • espulsione dalla Società, nei casi di gravi violazioni delle norme e/o comportamenti incompatibili con i valori e i principi del Codice di Condotta • La mancanza della visita medica o il mancato rinnovo della stessa, autorizza la Società a sospendere l’atleta da qualunque attività. • Il mancato pagamento della quota sociale entro i tempi concordati ad inizio stagione, autorizza la Società a sospendere dagli allenamenti l’atleta fino al saldo della stessa. • La Società avrà diritto di rivalsa sull’atleta, sui tecnici, sui dirigenti, sugli accompagnatori e sui genitori per le eventuali sanzioni comminate alla Società per causa degli stessi. • La gravità di ogni avvenimento verrà decisa dal Direttivo e sarà inappellabile e insindacabile. • Ogni tipo di decisione adottata deve essere comunicata al diretto interessato. (*) a questa sanzione possono fare ricorso direttamente, senza ricorrere all’intervento del Consiglio Direttivo, anche gli allenatori o dirigenti in virtù del ruolo che a loro viene riconosciuto di educatori e di esempio per i più giovani. (**) il consiglio direttivo non interviene e non verrà informato di quanto previsto agli art. 14-15-16; l’intervento in situazioni di MOLESTIE, VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE è esclusiva competenza del SAFEGUARDING e degli organi esterni coinvolti.
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Art. 13 – Uso della divisa (obblighi e sanzioni) • L’uso della divisa sociale è finalizzato alla tutela dell’immagine della Società ed al rispetto degli obblighi assunti verso l’eventuale sponsor. Per tale motivo viene richiesto l’utilizzo della divisa sociale prima, durante e dopo tutte le competizioni e nelle eventuali premiazioni (individuali e di società) in gare CSI e FIDAL. • Non è consentito apportare modifiche all’abbigliamento sociale, personalizzare senza preventiva autorizzazione capi di vario genere con i loghi sociali ed effettuare la promozione di sponsor non ufficiali. • Si ricorda che l’uso della divisa sociale è obbligatorio in tutte le manifestazioni sportive di carattere agonistico, in cui è richiesta la tessera CSI e/o FIDAL, all’atto dell’iscrizione. • In ogni caso l’Atleta che si renda responsabile della mancanza della divisa sociale durante una manifestazione competitiva/agonistica riceverà, dapprima un ammonimento scritto da parte del Consiglio Direttivo ed in caso di reiterazione del comportamento una multa di euro 50,00 a titolo di risarcimento per danno d’immagine. • Qualora il comportamento persista, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l’esclusione dell’Atleta dalla Società.
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Art. 14 – Segnalazioni e consulta del Safeguarding • Segnalare eventuali dubbi sulla sicurezza e sul benessere degli atleti rivolgendosi al Responsabile Safeguarding, individuato nella persona di Sandra De Monte Pangon, contro abusi, violenze e discriminazioni, in conformità a quanto disposto nel presente Codice di Condotta e di controllo dell’attività sportiva a voce o via posta elettronica all’indirizzo email: safeguarding1974gmcalalzo@gmail.com • Consultare il Responsabile Safeguarding in caso di dubbi sulla partecipazione di atleti, tecnici e dirigenti, in conformità a quanto disposto nel presente Codice di Condotta e di controllo dell’attività sportiva, in caso di necessità per favorire l’inclusione sportiva degli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, a voce o via posta elettronica all’indirizzo email: safeguarding1974gmcalalzo@gmail.com
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Art. 15 – Condotta del Safeguarding • La figura del Safeguarding è obbligata a mantenere uno stato di imparzialità di fronte al caso che ad essa viene sottoposto, non fornisce alcun tipo di giudizio, segue scrupolosamente le disposizioni di legge e tutela la privacy dei soggetti interessati. • Il Safeguarding con il supporto dello psicologo (vedi art. 16) dovrà richiedere l’intervento federale, nel preposto ufficio, non divulgare informazioni sull’evento (la società e i suoi organi non vanno mai messi a conoscenza), gestire in autonomia la casella di posta ad esso dedicata, porre particolare attenzione e protezione nei confronti dei minori. • Il Safeguarding, in caso di presenza di un minore coinvolto (età inferiore a 18 anni) deve obbligatoriamente informare i genitori o i tutori dello stesso.
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Art. 16 – Lo psicologo • La Società si avvale della collaborazione di una figura di supporto psicologico nella persona della Dottoressa Martina Festini Purlan (Dottoressa in Psicologia Clinica, Psicologia Giuridica, Scolastica e dello Sport). • Gli atleti, i genitori degli atleti o il tutore degli atleti che non hanno raggiunto la maggiore età, i dirigenti e altre figure legate alla società, possono consultare la Dottoressa, in tutti i casi lo ritengano opportuno per il superamento di difficoltà. • La psicologa si impegna a tutelare la privacy dei soggetti che richiedono il suo supporto. • La psicologa sarà figura di supporto al Safeguarding. In questo specifico caso manterrà la totale imparzialità sui fatti, tutelando la privacy dei soggetti interessati. • La psicologa mette a disposizione un contatto diretto, cellulare: + 39 3402888502 - e.mail: martina.festinipurlan@gmail.com a cui risponderà personalmente e tempestivamente.







